Mettiamo a disposizione lo Statuto in queste pagine, in formato PDF, ma anche in testo per una rapida consultazione.

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA- OGGETTO

Art. 1) – E’ costituita a sensi dell’art. 14 e segg. Del C.C. una associazione denominata “SOCIETA’ OFTALMOLOGICA TRIVENETA”.
Art. 2) – La sede dell’Associazione è in Vicenza, Via Trieste, 29/c
Art. 3) – L’Associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed ha per oggetto:
a) facilitare lo scambio di idee fra gli oculisti ed ortottisti assistenti in oftalmologia delle Tre Venezie;
b) promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all’incremento ed alla diffusione dell’Oftalmologia, particolarmente mediante congressi, e pubblicazioni scientifiche nonché l’organizzazione di corsi di aggiornamento e scambi culturali con altre sedi di ricerca
e istituti oftalmologici italiani ed esteri.

SOCI

Art. 4) – Possono fare parte dell’Associazione coloro che dedicano abitualmente la loro attività allo studio dell’oftalmologia o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo dell’Associazione.
Art. 5) – I soci si distinguono in soci ordinari, soci onorari italiani o stranieri e soci benemeriti.
a) Sono soci ordinari tutti coloro che accettano gli scopi dell’associazione e si impegnano a versare una quota annua che sarà periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.
b) Sono soci onorari italiani o stranieri quegli oculisti, di chiara fama, che apportino contributi di particolare valore scientifico alla scienza Oftalmologica.
c) Sono soci benemeriti tutti coloro che con modalità diverse contribuiscono allo sviluppo culturale e scientifico dell’Associazione.
La designazione di soci onorari e benemeriti è fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un socio iscritto.
Art. 6) – Per assumere la qualità di socio, i medici oftalmologi, gli specializzandi in oftalmologia, gli ortottisti assistenti in oftalmologia e le altre categorie ammesse presentare al Consiglio Direttivo una domanda controfirmata da due iscritti alla Associazione da almeno tre anni. L’ammissione è condizionata al parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso all’unanimità. L’adesione all’Associazione è annuale e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno ove non venga data comunicazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

PATRIMONIO

Art. 7) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote di versamento effettuate dai soci per iscrizioni o rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici o Privati;
c) lasciti, elargizioni, donazioni;
d) fondi di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.

ORGANI SOCIALI

Art. 8 ) – Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea
b) il Presidente del Consiglio Direttivo
c) Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 9) – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ad esse possono partecipare solo gli associati in regola col pagamento della quota associativa.
Non hanno diritto di voto i soci morosi.
Art. 10) - Le Assemblee saranno convocate ovunque dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza, mediante comunicazione scritta ai soci sia con mezzi tradizionali (lettera o fax) che elettronici (e-mail) oppure mediante affissione nei locali della sede sociale dell’avviso contenente la data, l’ora ed il luogo stabiliti, nonché l’Ordine del Giorno con le materie da trattare e ciò anche per la eventuale seconda convocazione.
Art. 11) – L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali in coincidenza o del congresso della Società o di altro congresso che lo sostituisca.
L’Assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni qual volta sarà necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
Art. 13) – L’ Assemblea ordinaria delibera in prima adunanza con la presenza almeno della metà degli associati aventi diritto e con il voto favorevole di tanti associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza relativa.
L’ Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quinti degli associati col voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino oltre il cinquanta percento degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è sempre necessario il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) degli associati (art.21 C.C.)
Art. 13) – Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del presente Statuto, della Legge e del Regolamento vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
Art. 14) – Gli Associati aventi diritto di intervenire alle assemblee possono farsi rappresentare da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dipendente dell’Associazione, con delega scritta.
Ogni associato non può rappresentare più di un altro associato.
Art. 15) – La nomina alle cariche sociali si effettua a votazione segreta
Art. 16) – Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 17) – L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o da persona eletta in assemblea.
Il Presidente nomina un segretario, non necessario ove intervenga un Notaio. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18) – Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 19) – Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; a lui spettano la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20) – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri eletti tra i soci iscritti da almeno tre anni e così suddivisi: 9 membri in rappresentanza degli oftalmologi, di cui almeno 1 membro universitario, ed 1 membro rappresentante degli ortottisti assistenti in oftalmologia.
Il Consiglio Direttivo può nominare nei termini e nei modi che riterrà più opportuno una Commissione aggiunta costituita da oculisti/oftalmologi, ortottisti assistenti di oftalmologia icui membri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 21) – Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale o altra sede idonea purchè in ambito triveneto, dal Presidente, con lettera raccomandata, fax o e-mail spedita ai membri cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due quadrienni consecutivi. Se vi fosse interruzione di mandato, non esistono cause ostative alla rielezione per successivi altri due quadrienni ancora e così via.
Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica durante il mandato, a lui subentra fino alla scadenza del quadriennio, il primo tra i non eletti, purchè venga sempre rispettata la regola di all’art. 20 secondo la quale almeno uno dei Consiglieri deve essere membro universitario
Art. 22) – Il Consiglio potrà nominare anche tra estranei un segretario ed un segretario economo ai fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23) – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti anche fra i non associati.
Essi durano in carica due esercizi sociali e sono rieleggibili.
Art. 24) – Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo amministrativo dell’Associazione ed ha pure il compito di effettuare periodici controlli di cassa e contabili (almeno ogni tre mesi), nonché di verificare il saldo di cassa e bancario redigendone i relativi verbali.
Ai Revisori competono anche le funzioni di probiviri per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’Associazione.

BILANCIO

Art. 25) – Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale in coincidenza o del congresso della Società o di altro congresso che lo sostituisca, sarà presentato all’approvazione della Assemblea dei soci il bilancio col conto profitti e perdite.
Firmato

  • ALESSANDRO GALAN
  • STEFANO PIERMAROCCHI
  • BARBARA ALIBARDI
  • GIORGIO MARCHINI
  • GIOVANNI BATTISTA MARCON
  • GIACOMO PANOZZO
  • GIOVANNI PROSDOCIMO
  • TATIANA SEGATO
  • PIERO STEINDLER
  • ARMANDO CRESTANI
  • PINO RIZZO BOSCOLO
  • DANIELE TOGNETTO
  • MARCO ZEMELLA
  • MAURO DE CONCINI